Protocollo 2›Titolo V
Art. 30
Discordanze ed errori formali
In vigore dal 26 giu 2010
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano
sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati
all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità
d'importazione dei prodotti non comporta di per sè l'invalidità
della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale
documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura,
sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti
errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle
indicazioni in esso riportate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-30