Protocollo 2›Titolo V
Art. 31
Importi espressi in euro
In vigore dal 26 giu 2010
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b) e dell', paragrafo 3, qualora i prodotti
siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi
nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della
Bosnia-Erzegovina o degli altri paesi o territori di cui agli
, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati
annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell',
paragrafo 1, lettera b) o dell', paragrafo 3 in base alla
moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal
paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono
il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in
euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi
vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea
notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo
risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo
espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più
del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare
invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo
espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al
paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi
arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del
controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale
può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del
controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di
stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o
della Bosnia-Erzegovina. Nel procedere a detta revisione, il comitato
di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di
preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti.
A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in
euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-31