Protocollo 2›Titolo V
Art. 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
In vigore dal 26 giu 2010
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati
con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai
sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di
cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema
armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità
doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione
della prima spedizione parziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-26