Protocollo 2›Titolo V
Art. 25
Presentazione della prova dell'origine
In vigore dal 26 giu 2010
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del
paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale
paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine
sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata
da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti
soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente
accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-25