Protocollo 2›Titolo V
Art. 29
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
In vigore dal 26 giu 2010
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di
cui all', paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve
conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su
fattura e i documenti di cui all', paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un
certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre
anni il formulario di richiesta di cui all', paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare
per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le
dichiarazioni su fattura loro presentati.
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