AccordoTitolo III

Art. 17

Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione

In vigore dal 26 giu 2010
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione 1. La Bosnia-Erzegovina deve promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi altro paese candidato all'adesione all'UE che non rientri nel processo di stabilizzazione e di associazione in qualunque settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Bosnia-Erzegovina e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri. 2. Entro la fine del periodo transitorio di cui all', paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina deve concludere con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, a norma dell'articolo V del GATS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo