Accordo›Titolo III
Art. 15
Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
In vigore dal 26 giu 2010
Cooperazione con altri paesi che hanno
firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la
portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
a) il dialogo politico,
b) l'instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle
pertinenti disposizioni dell'OMC;
c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del
presente accordo;
d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.
All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la
creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Bosnia-Erzegovina a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione
europea.
La Bosnia-Erzegovina avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che questi hanno firmato un accordo di
stabilizzazione e di associazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-15