Accordo›Titolo IV
Art. 18
In vigore dal 26 giu 2010
1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce,
comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti ad una tassa interna applicati a norma
dell'articolo III, paragrafo 2 del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping o compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi
prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le
riduzioni successive previste dal presente accordo è:
a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, effettivamente
applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il
2005.
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Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del
7.9.1987, pag. 1), modificato.
Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 58/04 del
22.12.2004.
5. I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale più vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con più di 5
(compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale
direttamente superiore.
6. Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga
applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una
riduzione derivante:
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Bosnia-Erzegovina
all'OMC,
i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al
paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
7. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si comunicano i rispettivi
dazi di base e le relative modifiche.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-18