Accordo
Art. 21
Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali
In vigore dal 26 giu 2010
Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità diversi da quelli elencati nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del
presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della
Comunità.
3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità elencati nell'allegato I a), I b) e I c) sono progressivamente ridotti e
aboliti secondo i calendari di cui a detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del
presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-21