Accordo
Art. 26
Abolizione delle restrizioni quantitative
In vigore dal 26 giu 2010
Abolizione delle restrizioni quantitative
applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti
agricoli e della pesca originari della Bosnia-Erzegovina.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di
prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-26