Accordo

Art. 31

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande spiritose

In vigore dal 26 giu 2010
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande spiritose 1. La Bosnia-Erzegovina assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Bosnia-Erzegovina per i prodotti dell'agricoltura e della pesca sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate nello stesso regolamento. ---------- GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). 2. La Bosnia-Erzegovina vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe. 3. La Bosnia-Erzegovina rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2. 4. I marchi commerciali registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso, il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, cesseranno di essere utilizzati entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purchè non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2013, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Bosnia-Erzegovina. 6. La Bosnia-Erzegovina garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-5 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-31

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