Accordo
Art. 31
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande spiritose
In vigore dal 26 giu 2010
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli,
dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi
da vini e bevande spiritose
1. La Bosnia-Erzegovina assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Bosnia-Erzegovina per i prodotti dell'agricoltura e della pesca sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate nello stesso regolamento.
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GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006,
pag. 1).
2. La Bosnia-Erzegovina vieta l'uso nel suo territorio delle
denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non
conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa
disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della
merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è
utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da
espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o
altre espressioni analoghe.
3. La Bosnia-Erzegovina rifiuta la registrazione dei marchi
commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al
paragrafo 2.
4. I marchi commerciali registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti
con l'uso, il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo
2, cesseranno di essere utilizzati entro sei anni dall'entrata in
vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica,
tuttavia, ai marchi registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con
l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purchè non siano
tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle
specifiche e all'origine geografica delle merci.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2013, le indicazioni geografiche
protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati
correntemente come denominazione comune di tali merci in
Bosnia-Erzegovina.
6. La Bosnia-Erzegovina garantisce la protezione di cui ai paragrafi
1-5 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-31