Accordo
Art. 22
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
In vigore dal 26 giu 2010
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono nei loro scambi i dazi
doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di
effetto equivalente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-22