Art. 22 · Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
Accordo

Art. 22

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Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

In vigore dal 26 giu 2010
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-22