Accordo
Art. 27
Prodotti agricoli
In vigore dal 26 giu 2010
Prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201,
0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene
eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1.500 tonnellate,
espresse in peso carcasse.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12.000
tonnellate (peso netto).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati
nell'allegato III a);
b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III b), III c) e III d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III e) entro il limite del contingente tariffario
indicato per i prodotti interessati.
5. Il protocollo 7 determina il regime applicabile ai vini e alle
bevande spiritose in esso riportati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-27