Accordo

Art. 29

Clausola di revisione

In vigore dal 26 giu 2010
Clausola di revisione Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Bosnia-Erzegovina nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia della Bosnia-Erzegovina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Bosnia-Erzegovina esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere ad una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Clausola di revisione (Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo