Accordo
Art. 28
Pesce e prodotti della pesca
In vigore dal 26 giu 2010
Pesce e prodotti della pesca
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati
all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Comunità a norma dell'allegato V.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-28