Art. 26 · Abolizione delle restrizioni quantitative
Accordo

Art. 26

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Abolizione delle restrizioni quantitative

In vigore dal 26 giu 2010
Abolizione delle restrizioni quantitative applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Bosnia-Erzegovina. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-26