Art. 21 · Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali
Accordo

Art. 21

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Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali

In vigore dal 26 giu 2010
Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità diversi da quelli elencati nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità elencati nell'allegato I a), I b) e I c) sono progressivamente ridotti e aboliti secondo i calendari di cui a detto allegato. 4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
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