Accordo›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 26 giu 2010
1. Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono
utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può
svolgersi:
a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Bosnia-Erzegovina, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata "la
Commissione europea"), dall'altra;
b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU,
OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
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