Art. 17 · Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione
AccordoTitolo III

Art. 17

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Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione

In vigore dal 26 giu 2010
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione 1. La Bosnia-Erzegovina deve promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi altro paese candidato all'adesione all'UE che non rientri nel processo di stabilizzazione e di associazione in qualunque settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Bosnia-Erzegovina e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri. 2. Entro la fine del periodo transitorio di cui all', paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina deve concludere con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, a norma dell'articolo V del GATS.
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