Protocollo 2›Titolo VI
Art. 32
Assistenza reciproca
In vigore dal 26 giu 2010
Assistenza reciproca
1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Bosnia-Erzegovina si comunicano a vicenda, tramite la Commissione
europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro
uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di
detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente
protocollo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina si prestano reciproca
assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel
controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o
delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni
riportate in tali documenti.
Storico versioni
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