Protocollo 2›Titolo VI
Art. 36
Zone franche
In vigore dal 26 giu 2010
Zone franche
1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina adottano tutte le misure
necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di
una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona
franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di
trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne
il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti
originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina importati in una
zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto
di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano,
su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione
EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle
disposizioni del presente protocollo.
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