Protocollo 3›Titolo VIII
Art. 2
Campo d'applicazione
In vigore dal 26 giu 2010
Campo d'applicazione
1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri,
in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e
comprende le relative infrastrutture.
2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:
- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra
Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del
presente protocollo;
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto
stradale;
- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi,
compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
- la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che
tenga conto delle esigenze ambientali;
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche
delle Parti in materia di trasporti, in particolare per quanto
riguarda le infrastrutture.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-2-3