Protocollo 2Titolo VII

Art. 38

Condizioni speciali

In vigore dal 26 giu 2010
Condizioni speciali 1. Purchè siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell', si considerano: 1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' oppure ii) che tali prodotti siano originari della Bosnia-Erzegovina o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'. 1.2. prodotti originari della Bosnia Erzegovina: a) prodotti interamente ottenuti in Bosnia Erzegovina; b) i prodotti ottenuti in Bosnia-Erzegovina nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Bosnia-Erzegovina" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-38

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