Protocollo 2›Titolo VII
Art. 38
Condizioni speciali
In vigore dal 26 giu 2010
Condizioni speciali
1. Purchè siano stati trasportati direttamente in base alle
disposizioni dell', si considerano:
1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'
oppure
ii) che tali prodotti siano originari della Bosnia-Erzegovina o della
Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
superiori alle operazioni di cui all'.
1.2. prodotti originari della Bosnia Erzegovina:
a) prodotti interamente ottenuti in Bosnia Erzegovina;
b) i prodotti ottenuti in Bosnia-Erzegovina nella cui fabbricazione
si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'
oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della
Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
superiori alle operazioni di cui all'.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le
diciture "Bosnia-Erzegovina" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del
certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura.
Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale
indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di
circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione
del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-38