Accordo
Art. 38
Dumping e sovvenzioni
In vigore dal 26 giu 2010
Dumping e sovvenzioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo e dell'.
2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-38