Accordo
Art. 37
Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere
In vigore dal 26 giu 2010
Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni
commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all', il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Bosnia-Erzegovina o derivanti dagli accordi bilaterali specificati nel titolo III, conclusi dalla
Bosnia-Erzegovina per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della
Comunità e della Bosnia-Erzegovina sanciti nel presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-37