Accordo
Art. 43
Restrizioni autorizzate
In vigore dal 26 giu 2010
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una
restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-43