Accordo›Titolo V
Art. 48
In vigore dal 26 giu 2010
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle
regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Bosnia-Erzegovina concesse dagli Stati membri attraverso accordi
bilaterali;
b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere
accordi analoghi.
2. Dopo tre anni il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, secondo le norme e le procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della
Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-48