Accordo

Art. 53

In vigore dal 26 giu 2010
1. Fatto salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (in seguito denominato "ECAA"), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1. ---------- Accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).
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Art. 53 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. — Testo vigente | Portale Normativo