Accordo
Art. 51
In vigore dal 26 giu 2010
1. La Bosnia-Erzegovina agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la
Bosnia-Erzegovina concede:
a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi
terzi;
b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la
Comunità e i suoi Stati membri concedono:
a) per lo stabilimento di società della Bosnia-Erzegovina nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
b) per l'attività delle filiali e consociate della Bosnia-Erzegovina stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.
3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società di un'altra Parte nel loro
territorio.
4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Bosnia-Erzegovina che intendano avviare
attività economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di
utilizzare e locare proprietà immobiliari in Bosnia-Erzegovina;
b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie avranno inoltre il diritto di acquistare e godranno degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della Bosnia-Erzegovina e godranno, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società della Bosnia-Erzegovina, quando ciò è necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite. Le disposizioni
della presente lettera si applicano fatto salvo l';
c) dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) a filiali di società
comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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