Accordo

Art. 63

In vigore dal 26 giu 2010
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-63

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Art. 63 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. — Testo vigente | Portale Normativo