Accordo
Art. 63
In vigore dal 26 giu 2010
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente,
all'esercizio delle potestà pubbliche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-63