Accordo
Art. 67
In vigore dal 26 giu 2010
1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un
calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o la Bosnia-Erzegovina abbia o rischi di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, può adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, informa immediatamente l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi
derivante.
Storico versioni
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