Accordo
Art. 62
In vigore dal 26 giu 2010
1. Durante i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti adottano misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera
circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione
delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-62