Accordo
Art. 57
In vigore dal 26 giu 2010
1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina
stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all', paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti
rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla
collettività o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del
paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per
quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
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