AccordoTitolo VI

Art. 70

In vigore dal 26 giu 2010
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione della Bosnia-Erzegovina a quella della Comunità e della sua effettiva applicazione. La Bosnia-Erzegovina si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Bosnia-Erzegovina garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura. 2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all' dello stesso. 3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno e sugli altri aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Bosnia-Erzegovina si concentra sulle altre parti dell'acquis. Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Bosnia-Erzegovina. 4. La Bosnia-Erzegovina definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo del ravvicinamento legislativo e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.
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