Accordo›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 26 giu 2010
L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata
entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito ai sensi dell', controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica è eseguita alla luce del disposto del preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.
Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di
composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.
Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell'applicazione dell'accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni
relative alle fasi successive del processo di associazione.
La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.
Storico versioni
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