Accordo›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 26 giu 2010
La Bosnia-Erzegovina s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi leggere e di piccolo calibro e droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-6