Accordo›Titolo VI
Art. 71
Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico
In vigore dal 26 giu 2010
Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al
commercio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della
Bosnia-Erzegovina o in una sua parte sostanziale;
c) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli del trattato CE e degli strumenti
interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di
diritti speciali.
4. La Bosnia-Erzegovina istituisce un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettera c), entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero
degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando, tra l'altro, all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi
particolari di aiuto pubblico.
6. La Bosnia-Erzegovina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le Parti accettano che, durante i primi sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Bosnia-Erzegovina sia valutato tenendo conto del fatto che la Bosnia-Erzegovina deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all', paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.
b) Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II.
L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della Bosnia-Erzegovina e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla
base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Il protocollo 4 definisce le norme speciali sugli aiuti di Stato
applicabili alla ristrutturazione dell'industria siderurgica.
9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo
IV:
a) il paragrafo 1, lettera c), non si applica;
b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
10. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla
richiesta di consultazione.
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure
compensative o alla normativa interna connessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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