Accordo›Titolo VI
Art. 73
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
In vigore dal 26 giu 2010
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e
commerciale.
2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
3. La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie atte a garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, compresi mezzi efficaci di esercizio di tali
diritti.
4. La Bosnia-Erzegovina s'impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi dell'accordo su aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Bosnia-Erzegovina ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche
in questo settore.
5. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di
trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Storico versioni
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