Accordo
Art. 56
In vigore dal 26 giu 2010
1. Una società comunitaria stabilita nel territorio della Bosnia-Erzegovina o una società della Bosnia-Erzegovina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio di stabilimento, nel territorio rispettivamente della Bosnia-Erzegovina e della Comunità, cittadini rispettivamente degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina, purchè si tratti di quadri intermedi di cui al paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi
dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in seguito denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" di cui alla lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purchè l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un
anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro
equivalenti, tra cui coloro che:
i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione
della stessa;
ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o
direttive;
iii) hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni,
licenziamenti e altre azioni relative al personale;
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative ad un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica
specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili nel
territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina di cittadini rispettivamente della Bosnia-Erzegovina o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, quali definiti al paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società della Bosnia-Erzegovina oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in
Bosnia-Erzegovina, a condizione che:
a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel
territorio di stabilimento e
b) la sede principale della società si trovi al di fuori rispettivamente della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della
società rispettivamente nello Stato membro o in Bosnia-Erzegovina.
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