Accordo
Art. 40
Clausola di penuria
In vigore dal 26 giu 2010
Clausola di penuria
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo
provochi:
a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice o
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte
esportatrice,
quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e
secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo.
Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, nè una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle
esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo
consentano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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