Protocollo 3›Titolo VIII
Art. 3
Definizioni
In vigore dal 26 giu 2010
Definizioni
Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti
definizioni:
a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito
attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina, in partenza da o a
destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un
vettore stabilito nella Comunità;
b) traffico di transito della Bosnia-Erzegovina trasporto di merci in
transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla
Bosnia-Erzegovina e a destinazione di un paese terzo o in partenza da
un paese terzo e a destinazione della Bosnia-Erzegovina, effettuato
da un vettore stabilito in Bosnia-Erzegovina;
c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa
mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte
iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per
ferrovia, per via navigabile o per mare, allorchè questa parte del
viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto
iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:
- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione
ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il
punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di
scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto
fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-3-3