Protocollo 2›Titolo V
Art. 27
Esonero dalla prova dell'origine
In vigore dal 26 giu 2010
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da
privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori,
purchè si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere
commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai
requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi
circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti
spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla
dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le
importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano
esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari,
dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e
quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i
500 EURse si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si
tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-27