Protocollo 2›Titolo V
Art. 22
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
In vigore dal 26 giu 2010
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all', paragrafo 1,
lettera b), può essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'
o
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in
uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale
non superi EUR 6.000.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in
questione possono essere considerati prodotti originari della
Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o
territori di cui agli e soddisfano gli altri requisiti
del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà
essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta
dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti
atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e
l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore
a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta
di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui
testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni
linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle
disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le
dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e
in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale
dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell', tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purchè
egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un
impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi
dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse
effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore
al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o
successivamente, purchè sia presentata nel paese d'importazione
entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce
Storico versioni
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