Protocollo 2›Titolo V
Art. 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
In vigore dal 26 giu 2010
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle
autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta
compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di
quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato
compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il
formulario di domanda, i cui facsimile figurano allegato III. Detti
formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto
l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del
paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere
scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti
dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo
spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve
tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve
sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di
circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi
momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di
esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione
EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario
dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui
al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità
doganali di uno Stato membro della Comunità o della
Bosnia-Erzegovina se i prodotti in questione possono essere
considerati prodotti originari della Comunità, della
Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli
e soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione
EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere
originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui
al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di
richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei
conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che
ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il
certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al
paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in
particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia
stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta
fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci
EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità
doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui
l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
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