Protocollo 2›Titolo III
Art. 13
Trasporto diretto
In vigore dal 26 giu 2010
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si
applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del
presente protocollo trasportati tra la Comunità e la
Bosnia-Erzegovina direttamente o attraverso i territori degli altri
paesi o territori di cui agli . Tuttavia, il trasporto
dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi
con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo
o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti
rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato
di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte
lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la
conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni
attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della
Bosnia-Erzegovina.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al
paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese
importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di
transito contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il
nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta
delle merci nel paese di transito; o
c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento
probatorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-13