Protocollo 2›Titolo II
Art. 10
Assortimenti
In vigore dal 26 giu 2010
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti
i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un
assortimento composto di prodotti originari e non originari è
considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei
prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica
dell'assortimento.
Storico versioni
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