Protocollo 2›Titolo II
Art. 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
In vigore dal 26 giu 2010
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell', i prodotti che non sono interamente
ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati
quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco
dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal
presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono
essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella
fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue
pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario
perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato
nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili
al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si
tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati
nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base
alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere
utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere
ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica
del prodotto;
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento
di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore
massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai
capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni
dell'.
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