Protocollo 2›Titolo II
Art. 3
Cumulo nella Comunità
In vigore dal 26 giu 2010
Cumulo nella Comunità
1. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo
interno utilizzando materiali originari della Bosnia-Erzegovina,
della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel
processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea,
o utilizzando i materiali originari della Turchia cui si applica la
decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22
dicembre 1995, a condizione che nella Comunità questi materiali
siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle
operazioni di cui all'. Non è necessario a tal fine che
tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
sufficienti.
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Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali
dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio
1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi
dei Balcani occidentali.
La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del
22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti
agricoli, così come definiti nell'accordo che istituisce
un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e
diversi dai prodotti carbosiderurgici, così come definiti
nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la
Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno
della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all',
il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità
soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali
utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al
paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato
originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali
originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella
Comunità.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al
paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o
trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando
vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato
soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)
sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del
carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario
con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste
dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (serie C) e in Bosnia-Erzegovina, secondo le procedure di
questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti
necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata
nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C).
La Comunità fornisce alla Bosnia-Erzegovina, per il tramite della
Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle
norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o
territori elencati al paragrafo 1.
I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente
articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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