Protocollo 2›Titolo II
Art. 4
Cumulo in Bosnia Erzegovina
In vigore dal 26 giu 2010
Cumulo in Bosnia Erzegovina
1. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, sono considerati originari della Bosnia-Erzegovina i prodotti fabbricati
al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della
Bosnia-Erzegovina o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel
processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
, o utilizzando i materiali originari della Turchia cui si applica
la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22
dicembre 1995, a condizione che in Bosnia-Erzegovina questi
materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
superiori alle operazioni di cui all'. Non è necessario a
tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti.
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Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali
dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio
1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi
dei Balcani occidentali.
La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del
22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti
agricoli, così come definiti nell'accordo che istituisce
un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e
diversi dai prodotti carbosiderurgici, così come definiti
nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la
Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in
Bosnia-Erzegovina non vanno oltre le operazioni di cui all', il prodotto ottenuto è considerato originario della
Bosnia-Erzegovina soltanto se il valore aggiunto è superiore al
valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o
territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto
ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il
maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della
fabbricazione in Bosnia-Erzegovina.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al
paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o
trasformazione in Bosnia-Erzegovina conservano la loro origine quando
vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato
soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)
sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del
carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario
con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste
dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (serie C) e in Bosnia-Erzegovina, secondo le procedure di
questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti
necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata
nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C).
La Bosnia-Erzegovina fornisce alla Comunità, per il tramite della
Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli
accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di
origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori
elencati al paragrafo 1.
I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente
articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-4