Protocollo 2Titolo II

Art. 4

Cumulo in Bosnia Erzegovina

In vigore dal 26 giu 2010
Cumulo in Bosnia Erzegovina 1. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, sono considerati originari della Bosnia-Erzegovina i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea , o utilizzando i materiali originari della Turchia cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, a condizione che in Bosnia-Erzegovina questi materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. --------- Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali. La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti agricoli, così come definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e diversi dai prodotti carbosiderurgici, così come definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Bosnia-Erzegovina non vanno oltre le operazioni di cui all', il prodotto ottenuto è considerato originario della Bosnia-Erzegovina soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Bosnia-Erzegovina. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Bosnia-Erzegovina conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Bosnia-Erzegovina, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). La Bosnia-Erzegovina fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-4

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Cumulo in Bosnia Erzegovina (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo